Il partner internazionale della nostra campagna “Recycling Netwerk Benelux”* ha analizzato la proposta della Commissione europea sul Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio presentata il 30 novembre e l’ha confrontata con la bozza di proposta trapelata a metà ottobre.
La nuova proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, presentata da Frans Timmermans e Virginijus Sinkevičius a nome della Commissione europea il 30 novembre, mira a fermare la crescente montagna di rifiuti da imballaggio (monouso).
Entro il 2020, si registrerà una media di 177 kg di rifiuti di imballaggio per ogni europeo, rispetto ai 154 kg del 2010. A quasi 30 anni dalla prima legislazione europea sugli imballaggi, il loro impatto sull’ambiente è aumentato.
Per affrontare efficacemente gli effetti negativi che gli imballaggi hanno per tutto il loro ciclo di vita sulla crisi climatica, sulla perdita di biodiversità e l’inquinamento da plastica, servono politiche mirate ad una riduzione importante del volume degli imballaggi immessi al mercato e al rendere i sistemi di imballaggi riutilizzabili la norma. Questo approccio avrebbe il duplice scopo di ridurre drasticamente l’uso di materie prime e la dipendenza dalle risorse fossili.
Quasi il 10% del consumo di petrolio e gas in Europa è destinato alla produzione di materie plastiche, di cui circa il 40% è destinato agli imballaggi, come emerge da un rapporto di Break Free From Plastic. Ma non si tratta solo di plastica: anche la produzione e il consumo sconsiderato di imballaggi monouso in carta (il 50% del consumo europeo di carta è destinato agli imballaggi), metallo, vetro e legno necessitano di essere riconsiderati e regolamentati.
La proposta di regolamento sugli imballaggi della Commissione non riesce sufficientemente a raggiungere questo intento anche se l’intenzione alla base della legislazione è buona. Si riconosce che anni di impegno nel riciclaggio non hanno portato a un cambiamento di tendenza nell’uso delle materie prime. Per questo motivo la Commissione formula per la prima volta un obiettivo di prevenzione dei rifiuti (articolo 38) pari a -5% entro il 2030, -10% entro il 2035, per arrivare a -15% di rifiuti di imballaggio prodotti entro il 2040.
Le strategie per raggiungere questo obiettivo sono due: immettere meno imballaggi sul mercato (eliminandoli o alleggerendoli) o sostituire gli imballaggi monouso con imballaggi riutilizzabili. La Commissione Europea impone questi obiettivi agli Stati membri, ma non riesce a stabilire regole efficaci contro il packaging eccessivo costituito da imballaggi ridondanti e inutilmente pesanti.
Nel caso degli obiettivi di riutilizzo (articolo 26), colpisce ancora una volta la bontà dell’intenzione. Ma dopo che all’inizio del mese è trapelata una bozza di regolamento con obiettivi significativamente più alti, la delusione è alta. Gli obiettivi pubblicati oggi mostrano che la Commissione potrebbe aver ceduto alle pressioni esercitate da più parti: sia gli obiettivi di riutilizzo per il 2030 che quelli per il 2040 sono stati fortemente indeboliti. L’industria degli imballaggi ha reagito in una modalità eccessiva e inutilmente ostile alle intenzioni della Commissione. Invitiamo pertanto invitiamo l’industria degli imballaggi a volere prendere parte alla transizione verso il riutilizzo. La mentalità alla base del consumo usa e getta deve cambiare una volta per tutte se vogliamo ridurre notevolmente l’impatto ambientale degli imballaggi.
Nelle domande e risposte che accompagnano la proposta per Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, si afferma che tutte le misure combinate ridurranno le emissioni di gas serra a 43 milioni di tonnellate nel 2030, rispetto ai 66 milioni di tonnellate in uno scenario di business-as-usual, ponendo il settore sulla strada della neutralità climatica entro il 2050. Quest’ultima conclusione è priva di fondamento. Sebbene la direzione sia buona, le misure non riflettono il necessario livello di urgenza richiesto dalla crisi climatica. Esortiamo la Commissione europea, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo ad attuare politiche in linea con l’impegno di limitare il riscaldamento globale a un massimo di 1,5 gradi.
Analisi della proposta di regolamento sugli imballaggi
Tra qualche settimana pubblicheremo un documento di posizione con un’analisi completa della legislazione. Di seguito, forniamo qui un’anticipazione circa alcuni degli aspetti chiave della legislazione.
Requisiti essenziali e usi vietati
Un “fitness check” del 2014 della Commissione Europea ha rilevato che i Requisiti Essenziali (ER) dovrebbero essere resi più concreti e più applicabili. L’ER (noto anche come Allegato II della legislazione ancora in vigore) mira a stabilire limiti sugli imballaggi per prevenire (tra l’altro) l’uso inutile di materiale. Ridurre l’uso del materiale di imballaggio è il modo più efficace per ridurre l’impatto ambientale. La Direttiva Quadro sui Rifiuti impone ai decisori politici di dare priorità a questo aspetto.
In pratica, l’ER non ha ancora sortito alcun effetto in quanto: 1) i criteri sono formulati in modo così ampio e generico da rendere difficile l’intervento e 2) un monitoraggio sugli adempimenti comporta un onere sproporzionato per le ispezioni ambientali nazionali. che sarebbero richieste Infatti, per poter intervenire su un imballaggio non corretto, è necessario richiedere al produttore un dossier di prodotto e quindi uno scambio di informazioni, opinioni, avvertenze e promesse. Questo processo può richiedere mesi o anni per ogni confezione. Nel 2019, ad esempio, abbiamo scoperto che molti imballaggi di ammorbidenti, flaconi di shampoo e liquori erano spesso più pesanti di quello che avrebbero dovuto essere di decine o addirittura centinaia di punti percentuali. Tre anni dopo (con ripetute richieste di applicazione all’Ispettorato dell’Ambiente e dei Trasporti), un solo produttore ha deciso di cambiare la propria confezione. La Johnnie Walker Blue Label non pesa più 1399 grammi, ma 882 grammi, mentre la Johnnie Walker Blender’s Batch pesa solo 355 grammi.
Le nuove proposte di ER (articolo 9 e allegato IV) non cambiano di molto la situazione. Ad esempio, i produttori non potranno più dichiarare nella loro scheda di prodotto che il motivo dell’utilizzo di un imballaggio supplementare deriva da indicazioni del “marketing” oppure dal “desiderio del consumatore”, come avviene attualmente quando si segue la norma EN 13427. Ma questo è abbastanza facile da aggirare affermando, ad esempio, che la quantità extra di imballaggio è necessaria per la protezione durante il trasporto.
Più fondamentalmente, il controllo e l’applicazione di tutto ciò rimane un lavoro troppo grande e quindi impossibile per le agenzie governative nazionali. Pertanto, la legislazione non sarà semplicemente applicabile.
Sono necessarie regole chiare per gli imballaggi con pesi massimi relativi al contenuto e adeguati al materiale di imballaggio utilizzato: una bottiglia di vino in vetro, ad esempio, non deve pesare più di 350 grammi. Regole così chiare permetterebbero finalmente agli ispettori ambientali di intervenire con decisione. La Commissione europea sta ignorando il più semplice e importante passo ambientale che può compiere.
Ci sono anche alcuni piccoli punti di forza: saranno vietati gli imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 kg (a meno che non se ne dimostri l’utilità), saranno vietati alcuni piccoli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande come ad esempio, le mini-porzioni di condimenti negli esercizi di ristorazione, così come i flaconcini di detergenti che si trovano negli hotel.
Obiettivi di riutilizzo e ricarica
Oltre ai divieti sui prodotti citati, sono stati fissati obiettivi di riutilizzo per diversi gruppi di prodotti. Il passaggio da imballaggi monouso a imballaggi riutilizzabili contribuisce direttamente a prevenire il consumo di risorse. Dopo tutto, un bicchiere usato più volte evita molti bicchieri di plastica o di carta usa e getta. Questo passaggio è quindi fondamentale per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi.
Questo è anche il modo in cui la Commissione interpreta il riutilizzo nella presente proposta. Il considerando 62 richiede requisiti minimi per i sistemi di riutilizzo a ciclo aperto/chiuso. In questo modo, la Commissione vuole evitare che sul mercato siano presenti diversi imballaggi teoricamente riutilizzabili, ma che in pratica non vengono riutilizzati dai consumatori. Al considerando 65 la Commissione fa riferimento anche alle confezioni ricaricabili (refill). La differenza tra imballaggio riutilizzabile e ricarica sembra essere che un prodotto viene offerto in una confezione riutilizzabile, oppure che il prodotto viene offerto in una stazione di ricarica dove il consumatore può accedere a libero servizio.
Una versione della proposta di Regolamento trapelata in ottobre mostrava un alto livello di ambizione in materia di riutilizzo (vedi figure 1 e 2). Il documento trapelato e gli obiettivi di riutilizzo relativamente elevati hanno provocato una forte reazione negativa da parte dell’industria. In una dichiarazione congiunta, presentata dalla “Catena europea del valore dell’imballaggio” a nome di oltre 60 federazioni imprenditoriali, l’industria si chiede se la Commissione abbia utilizzato un approccio basato su dati concreti nel definire gli obiettivi. Sostengono che gli obiettivi sono irrealistici e sproporzionati. Citando le analisi del ciclo di vita (LCA) finanziate dall’industria, sostengono che gli imballaggi riutilizzabili sono ben lontani dall’essere la migliore opzione per il clima e l’ambiente. L’industria della carta e del cartone cita anche LCA che, sulla base di indicatori scelti tatticamente, mettono in dubbio il riutilizzo.
Gli obiettivi pubblicati oggi mostrano che la Commissione potrebbe aver ceduto alle pressioni provenienti da più parti: sia gli obiettivi di riutilizzo per il 2030, sia quelli per il 2040, sono stati significativamente annacquati. L’articolo 26, che stabilisce gli obiettivi di riutilizzo e ricarica, stabilisce che sia il riutilizzo che la ricarica contano ai fini del raggiungimento degli obiettivi per le bevande e gli imballaggi alimentari. Tuttavia, a causa della formulazione vaga, non è immediatamente chiaro in che misura la ricarica contribuisca alla prevenzione degli imballaggi monouso. Intendiamo chiarire questo aspetto in un’analisi successiva.
Durante la presentazione della proposta, Timmermans e Sinkevičius hanno sottolineato che si tratta sicuramente di una proposta ancora rivoluzionaria e che, soprattutto, non bisogna perdere di vista l’obiettivo generale di ridurre i rifiuti del 15% nel 2040 rispetto al 2018. Pur riconoscendo che non abbiamo mai visto una così forte attenzione europea alla prevenzione e al riciclaggio, il livello degli obiettivi e la velocità con cui devono essere raggiunti sono molto deludenti. Il punto all’orizzonte offerto da questa proposta è attualmente così piccolo che entro il 2040 l’Europa sarà ancora lontana da un approccio sostenibile agli imballaggi e alle materie prime.
Sistemi di deposito per bottiglie di plastica e contenitori metallici per bevande
Sempre più Paesi dimostrano che i sistemi di cauzione sono necessari per combattere il littering e ottenere il riutilizzo degli imballaggi e un riciclo di alta qualità. La proposta di regolamento prevede che a partire dal 2029 vengano introdotti in tutta Europa sistemi di deposito per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici per bevande.
Le regole e i requisiti minimi sono dettagliati nell’articolo 44 e nell’Allegato X della bozza di Regolamento. I Paesi possono essere esentati da un sistema di deposito se dimostrano di raccogliere separatamente più del 90% delle bottiglie di plastica e delle lattine negli anni 2026 e 2027. Nessun Paese europeo senza un sistema di deposito si avvicina al raggiungimento di questi obiettivi.
L’Allegato II stabilisce inoltre che i punti vendita sono obbligati a ritirare l’imballaggio e a restituire la cauzione ai consumatori che li riportano. Questo è un aspetto importante per la comodità dei consumatori, ma anche determinante al raggiungimento e rispetto degli degli obiettivi. In effetti, la legislazione olandese sul DRS che non ha previsto un target obbligatorio di raccolta per le bottiglie in plastica fa sì che l’obiettivo del 90% di raccolta non sia ancora stato raggiunto dal luglio del 2021. Ma anche che l’assoggettamento delle lattine al sistema cauzionale che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022 sia ancora in dubbio.
L’obbligo di raccolta da parte dei rivenditori di bevande è importante anche per il passaggio agli imballaggi riutilizzabili. La proposta prevede infatti che gli Stati membri si adoperino per rendere i sistemi di deposito per gli imballaggi monouso ugualmente accessibili agli imballaggi riutilizzabili/ricaricabili per bevande.
Imballaggi riciclabili e con contenuto di materiale riciclato
Le versioni precedenti della legislazione europea sugli imballaggi ruotavano principalmente intorno agli obiettivi di riciclaggio, in base ai quali sempre più rifiuti di imballaggio vengono raccolti e trattati, ma non necessariamente riciclati con un recupero di materia. Nel caso delle materie plastiche questo è un compito particolarmente sfidante. I rifiuti di imballaggio in plastica vengono spesso utilizzati per la produzione di altri prodotti/applicazioni di valore inferiore ( downcycling) invece che per produrre gli stessi imballaggi . Di conseguenza per produrre nuovi imballaggi in plastica si continua ad usare molte materie prime di origine fossile.
La proposta della Commissione cerca di risolvere questo problema attraverso l’articolo 6 sulla riciclabilità degli imballaggi e l’articolo 7 che fissa obiettivi per il “contenuto riciclato” degli imballaggi in plastica. Secondo l’articolo 6, a partire dal 2030, gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili e quindi sostituire anche le materie prime originariamente utilizzate. La percentuale obbligatoria di contenuto riciclato è stata fissata come segue.
Dal 2030:
- 30% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale;
- 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 35% per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Dal 2040 in poi:
- 50 % per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto;
- 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere (a) e (b).
Gli obiettivi di contenuto riciclato per il 2040 sono ambiziosi e, in ultima analisi, porteranno a una grande rivoluzione nella progettazione, nella raccolta e nel riciclaggio degli imballaggi. L’industria europea del riciclaggio della plastica ne trarrà un grande impulso. Ma gli obiettivi per il 2030 che erano molto più stringenti nella bozza trapelata sono troppo deboli. Questo rischia di ritardare ulteriormente gli investimenti e di rendere più difficile il raggiungimento degli obiettivi per il 2040.
Di Rob Buurman e Janine Röling
Per avere un riassunto delle principali disposizioni della proposta di Regolamento Reloop ha preparato una breve guida scaricabile a questo link.