Il percorso verso ambiziosi sistemi di deposito cauzionale in tutta Europa

Sebbene le aspirazioni generali del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riutilizzo, siano state in gran parte smorzate dalle lobby del settore, accogliamo comunque con favore l’orientamento dato al DRS nella nuova revisione del PPWR.

Con questo documento di posizionamento – sottoscritto da 50 organizzazioni europee – (diffuso a livello europeo ) commentiamo il nuovo regolamento che consacra il DRS come la soluzione per incrementare la raccolta differenziata, promuovere il riutilizzo e armonizzare la raccolta degli imballaggi per bevande in Europa.

Una legislazione che getta le basi per DRS europei a prova di futuro

Il PPWR fornisce a nostro avviso indicazioni chiare su quali siano i compiti a cui i sistemi di deposito cauzionale dovrebbero assolvere. Apprezziamo il fatto che nel testo del Regolamento le istituzioni europee abbiano:

  • Riconosciuto il DRS come la soluzione più efficace per raggiungere l’ambizioso obiettivo di raccolta selettiva per bottiglie in plastica e lattine. Questo rendendo il DRS obbligatorio per tutti gli Stati membri, a meno che non raggiungano con altri mezzi l’obiettivo finale del 90% (vedasi la sezione successiva per una valutazione più dettagliata). Tale scelta è del tutto sensata, poiché́ nessuno Stato membro ha raggiunto questi obiettivi ambiziosi senza un DRS;
  • Aperto la strada ad un sistema di deposito per gli imballaggi riutilizzabili. Non solo il testo finale del PPWR sostiene un’implementazione in tutti gli Stati di un DRS per i contenitori monouso, ma incoraggia anche l’impiego di quelli riutilizzabili, quando (all’articolo 44 – paragrafo 6), viene richiesto agli Stati membri che i DRS per imballaggi per bevande monouso siano “ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili ove tecnicamente ed economicamente fattibile”. Inoltre, il PPWR indica specificamente gli imballaggi in vetro come quelli più adatti e semplici da impiegare in questa transizione verso il riutilizzo. Il DRS è persino elencato come una delle misure che possono aiutare gli Stati membri a fare passi avanti verso il riutilizzo e la ricarica (articolo 45);
  • Sostenuto l’armonizzazione dei sistemi di deposito in Europa: riteniamo che i requisiti essenziali (Allegato X), siano uno strumento utile per armonizzare i sistemi e aumentare l’interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali, soprattutto quelli nuovi. Ci rammarichiamo tuttavia che l’armonizzazione attesa per i paesi che già dispongono di un deposito che si è rivelato non ottimale (nei risultati) sia prevista solo a partire dal 2035 (articolo 44 – paragrafo 9), rendendo così l’interoperabilità più complessa. Ci auguriamo pertanto che anche i paesi con sistemi già esistenti si impegnino ad allinearsi a tali requisiti.

Chloé Schwizgebel, Fair Resource Foundation

“Con questa revisione del PPWR, il DRS viene chiaramente consacrato come un trampolino di lancio verso il riutilizzo e il “closed-loop recycling” (riciclaggio a circuito chiuso). Accogliamo con favore le ambizioni verso sistemi di deposito efficaci e armonizzati in tutta Europa. Ci auguriamo che questo incoraggi i paesi che non hanno ancora tali sistemi ad alzare il tiro”.

Enzo Favoino, Coordinatore scientifico di Zero Waste Europe

“La struttura delle disposizioni finali sul DRS incluse nel PPWR, definisce una chiara tabella di marcia verso l’adozione del DRS in tutta Europa, come elemento chiave per massimizzare la circolarità di determinati materiali e combattere il littering, che rappresenta un onere operativo ed economico per le comunità locali. L’obiettivo finale del 90% e la necessità impellente di raggiungerlo nel 2029 rendono inevitabile iniziare a pianificare un’adozione di un deposito cauzionale anche negli Stati membri che attualmente non hanno alcun piano in merito”.

Alexis Eisenberg, Direttore Francia e Francofonia di Reloop

“Siamo favorevoli alla leva di attuazione del sistema di deposito se il tasso di raccolta di bottiglie di plastica e lattine non raggiunge l’80% entro il 2026. Confidiamo che il PPWR e il DRS servano come strumento utile a favorire la transizione e supportare i consumatori europei verso il riutilizzo massimizzando al contempo la circolarità dei materiali. Contiamo sulla PPWR per accelerare l’economia circolare in Europa”.

Attenzione alle scappatoie lungo il percorso

Nonostante il giudizio sul testo del Regolamento che concerne il DRS sia complessivamente positivo è importante essere consapevoli di alcuni punti deboli derivanti dagli emendamenti e dalle disposizioni che sono state apportate al testo iniziale della Commissione:

  • Incoerenza nelle tempistiche: le potenziali esenzioni sono condizionate dalla rendicontazione della raccolta selettiva da parte degli Stati membri. Tuttavia, sebbene esista già una metodologia a livello europeo per misurare il tasso di raccolta selettiva per le bottiglie di plastica (si veda la decisione di attuazione SUP 2021/1752), una metodologia armonizzata per le lattine sarà invece disponibile solo 24 mesi dopo l’entrata in vigore della PPWR rivista (articolo 50, paragrafo 7). Ancora più preoccupante, è il fatto che la presentazione dei dati è prevista solamente a partire dall’anno solare 2028 e avverrà a metà del 2030 (articolo 50, paragrafi 3 e 4). Questo crea uno spazio per ritardi indesiderati e rendicontazioni non armonizzate poiché gli Stati membri saranno in grado di rendicontare la raccolta selettiva di lattine sulla base dei dati nazionali fino al 2028.
  • Esenzioni poco chiare: gli Stati membri possono richiedere un’esenzione dal DRS obbligatorio in caso raggiungano l’80% di raccolta differenziata entro il 2026, con contestuale presentazione alla Commissione di un piano di attuazione per raggiungere il 90% (articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b). ). In assenza di una metodologia coerente a livello europeo per il calcolo della raccolta differenziata delle lattine (per il 2026) o linee guida chiare sui requisiti del piano di attuazione (per il 2028), temiamo che un buco normativo possa aprire la strada ad esenzioni discutibili (e fuorvianti). Richiamiamo l’attenzione sull’articolo 44, paragrafo 5, che prevede l’introduzione obbligatoria del DRS per tutti gli Stati membri – compresi quelli transitoriamente esentati nel 2026 – qualora non siano in grado di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata del 90% entro il 2029. Questa disposizione è coerente con l’obiettivo SUP per Bottiglie in PET. Pertanto, l‘esenzione temporanea non modifica o abbassa l’obiettivo finale del 90% che va comunque conseguito.
  • Confusione sull’esenzione dall’obbligo di ritiro degli imballaggi per bevande e restituzione del deposito : l’obbligo di ritiro da parte dei punti vendita designati è una componente essenziale di un DRS efficace che garantisce ai consumatori il riscatto del deposito in tutti i punti vendita di bevande. Una delle ultime disposizioni crea confusione consentendo un’esenzione a questo obbligo essenziale (Allegato X, lettera l)). Non solo la formulazione dell’esenzione non è chiara, ma è anche disallineata rispetto alle ambizioni del PPWR di promuovere il riutilizzo, in quanto stabilisce un’esenzione basata su criteri di riciclo applicabili ad imballaggi ad uso alimentare.

Qual è il prossimo passo nel percorso europeo verso il DRS?

Il PPWR ha il potenziale per offrire una tabella di marcia chiara per i paesi che devono ancora pianificare l’introduzione di un DRS per le bottiglie di plastica e le lattine come il Belgio, l’Italia, la Francia, il Portogallo o la Spagna. Ci rallegriamo del fatto che il PPWR sostenga anche il ruolo del DRS ai fini del riutilizzo, rendendo possibile il necessario cambiamento organizzativo e comportamentale.

Tuttavia, per fare sì che il DRS rimanga una misura ambientalmente forte e ambiziosa, le istituzioni europee devono fare chiarezza sulle previsioni relative al DRS nel PPWR. Ad esempio, preparando linee guida più chiare per quanto riguarda le esenzioni, mettendo in evidenza il ruolo chiave dell’obiettivo finale del 90%. Ma anche richiedendo dati – per le lattine – che seguano una metodologia europea per la richiesta di esenzione, invece che dati nazionali, in modo da garantire valutazioni eque e comparabili in tutti gli Stati membri.

Documento di posizione co-firmato da:

  • GLOBALE 2000 (Austria)
  • Bond Beter Leefmilieu (Belgio)
  • Canal It Up (Belgio)
  • Collectif de la Consigne Bruxelloise (Belgio)
  • Fugea (Belgio)
  • Greenpeace Belgio (Belgio)
  • Proper Strandlopers (Belgio)
  • Za Zemiata (Bulgaria)
  • Reloop (Francia)
  • Deutsche Umwelthilfe (Germania)
  • Éghajlatvédelmi Szövetség (Ungheria)
  • Humusz Szövetség (Ungheria)
  • Kétker Közösségi Alapítvány (Ungheria)
  • Magyar Környezetvédelmi Egyesület (Ungheria)
  • Pécsi Zöld Kör (Ungheria)
  • Reflex Környezetvédÿ Egyesület (Ungheria)
  • Tanácsadók a Fenntartható Fejlÿdésért (Ungheria)
  • Zöld Akció Egyesület (Ungheria)
  • ZÖLD KÖR (Ungheria)
  • Zöldövezet (Ungheria)
  • Associazione polacca Rifiuti Zero (Polonia)
  • Amici della Terra (Irlanda)
  • Voce (Irlanda)
  • A Buon Rendere (Italia)
  • Altroconsumo (Italia)
  • Cittadini Sostenibili (Italia)
  • Fondazione Marevivo (Italia)
  • LAV – Lega Anti Vivisezione (Italia)
  • Lega Italiana Protezione Uccelli (Italia)
  • Società Italiana di Ecologia (Italia)
  • TCI – Touring Club Italiano (Italia)
  • Zero Waste Italia (Italia)
  • Riutilizzo della missione (Paesi Bassi)
  • Natura e ambiente (Paesi Bassi)
  • Fondazione Plastic Soup (Paesi Bassi)
  • Plastic Soup Surfer (Paesi Bassi)
  • Zwerfinator (Paesi Bassi)
  • Sciena (Portogallo)
  • Zero (Portogallo)
  • Ekologi brez meja (Slovenia)
  • Alianza Residuo Cero (Spagna)
  • Asoc Retorna (Spagna)
  • Ricircolo (Spagna)
  • Save the Med (Spagna)
  • Liberatevi dall’Europa della plastica Mercati in cambiamento
  • Fondazione per le risorse giuste
  • Mari a rischio
  • Europa Rifiuti Zero

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