Ma è vero che l’Italia non ha bisogno di un DRS in quanto “eccellenza del riciclo”?

E’ vero che l’Italia non ha bisogno di un DRS per arrivare al 90% di intercettazione dei contenitori per bevande e per beneficiare dei vantaggi apportati dai sistemi cauzionali in termini di massimizzazione del riciclo e della circolarità in quanto già “eccellenza del riciclo”? Una risposta ad ognuna delle quattro obiezione principali che sono circolate in Italia nell’ultimo anno sull’opportunità di avere un DRS anche in Italia.

Articolo pubblicato su Polimerica.it prima del voto avvenuto in plenaria il 22 novembre scorso.

Anche in Italia il dibattito sui media mainstream sulle misure del nuovo Regolamento Imballaggi e rifiuti da imballaggio PPWR è stato catalizzato nell’ultimo anno dall’opposizione agli obiettivi di riuso (art.26) e sulle restrizioni all’utilizzo di alcuni formati di confezionamento (art. 22) a discapito dell’articolo 44 che impone un DRS al 2029 per i Paesi Membri che non raggiungessero nei due anni precedenti il 90% di raccolta per bottiglie in PET e lattine. La nuova formulazione dell’articolo 44 emendato dalla Commissione ENVI – che abbassa la soglia del tasso di raccolta all’85% 44(3)(a) per potere essere esonerati dall’implementazione di un DRS –  viene vista con preoccupazione dal fronte trasversale dei sostenitori del sistema perché creerebbe una confusione che andrebbe a discapito di un’armonizzazione di tali sistemi in Europa, offrendo vie di fuga a Paesi che si oppongono al sistema, con il risultato di ritardare politiche industriali ed investimenti connessi. (Nb. Il testo ha subito un successivo emendamento su questo punto.
Questa nuova formulazione “al ribasso” è oltretutto incompatibile con quanto previsto dalla Direttiva SUP recepita dalle normative nazionali che impone un tasso di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica per bevande entro il 2029.

Da un’analisi delle uscite stampa e dalle argomentazioni degli ultimi mesi portate nei vari convegni da stakeholder non favorevoli ad un DRS si ritrovano ancora alcune delle obiezioni chiave emerse già un anno fa. Provo qui ad entrare nel merito di tre principali obiezioni sulla base di alcune delle evidenze emerse nello studio commissionato ad Eunomia dalla Campagna “A Buon Rendere” e dei dati più recenti resi disponibili da CONAI sulle performance del sistema Italiano in relazione agli obiettivi della Direttiva SUP.

1) Non abbiamo bisogno di un DRS perché siamo i campioni del riciclo degli imballaggi in plastica

Una delle principali obiezioni all’introduzione anche in Italia di un sistema di deposito cauzionale per l’intercettazione selettiva e l’avvio a riciclo dei contenitori monouso per bevande è che “siamo i campioni del riciclo degli imballaggi in plastica”. Proviamo allora ad analizzare più da vicino i dati di questo “primato”. Nel nuovo Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Relazione generale consuntiva 2022 di CONAI vengono forniti per la prima volta i dati “ufficiali” relativi ai tassi di riciclo effettivo dei rifiuti di imballaggio (in plastica ed altri materiali) calcolati secondo la nuova metodologia di calcolo introdotta dalla Decisione (EU) 2019/65 più restrittiva della precedente poiché sposta a valle il punto di misurazione dei quantitativi riciclati, eliminando dal conteggio alcuni scarti industriali legati al trattamento delle plastiche.

Per la filiera della plastica (plastica + bioplastica), i dati forniti nel rapporto sono i seguenti: 47,6% nel 2021 e 48,6% nel 2022. Stando ai dati CONAI, pertanto, la percentuale di riciclo effettivo degli imballaggi in plastica nel 2022 è pari al 48,6% per un totale di 1.122 Kton su un totale di immesso al consumo di 2.308 Kton (2.350 secondo il Rapporto di sostenibilità COREPLA 2022). Complessivamente, quindi, sempre stando ai dati forniti da CONAI/COREPLA, circa 1.200 Kton di imballaggi in plastica (e bioplastica) immessi al consumo in Italia non sono stati riciclati, destinati ad impianti di incenerimento, cementifici, discarica o dispersi nell’ambiente.

Da “avvio a riciclo” a “riciclo effettivo”: una questione di trasparenza
Nel Programma generale di prevenzione prima citato Relazione generale consuntiva 2022, CONAI fornisce anche i dati relativi al 2022 calcolati secondo la vecchia metodologia (avvio a riciclo). Per plastica + bioplastica, il tasso di avvio a riciclo indicato, al lordo delle perdite negli impianti di riciclo prima del “punto di calcolo” stabilito dalla Decisione 2019/655 (1), era pari al 55,1%. Secondo la nuova metodologia si scende di 6,5 punti percentuali che corrispondono a circa 150 mila tonnellate.
CONAI chiarisce che la nuova metodologia di calcolo per la determinazione della %le di riciclo effettivo “si basa su un approccio di computo che prevede il ricorso a rese medie degli impianti finali”. Detto in parole povere, per calcolare il quantitativo di rifiuti di imballaggio che viene effettivamente riciclato, escludendo dal calcolo i quantitativi che, pur essendo stati “avviati ad impianti di riciclo” vengono scartati durante il processo industriale di riciclo, si è fatto ricorso a dati medi relativi alle %le di scarto degli impianti.

Considerato però che la plastica non è un materiale unico ma composta da tanti polimeri diversi selezionati a valle dei CSS o avviati autonomamente a riciclo dalle imprese, le rese medie dovrebbero essere calcolate secondo noi per ogni flusso omogeneo avviato a riciclo. Di fatto il contratto di selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica che Corepla, Coripet e Conip hanno in essere con gli impianti di selezione (CSS) prevede la selezione e lo stoccaggio da parte del CSS di 11 Prodotti obbligatori ed eventuali Prodotti integrativi, oltre a diverse tipologie di plasmix ( plastiche miste rigide e/o flessibili). Ognuno di questi flussi, oltre al plasmix che in parte viene avviato a riciclo, ai rifiuti avviati a riciclo autonomamente dalla imprese e alle bioplastiche compostabili, dovrebbe avere una sua specifica resa media.

Volendo capire come si è arrivati al dato medio del 48,6 % di riciclo effettivo non si trovano però informazioni degne di nota sui numeri di partenza e sulla metodologia di calcolo, e in particolare, sulle “rese medie degli impianti finali” ovvero sugli scarti degli impianti di destinazione dei rifiuti “avviati a riciclo”. Mi riferisco alle 8 diverse categorie di prodotti (vedi figura) selezionati nei CSS, oltre alle diverse tipologie di plasmix, ai flussi avviati a riciclo autonomamente dalle imprese, ai flussi avviati a riciclo all’estero e al flusso relativo agli imballaggi compostabili raccolti insieme alla frazione organica e destinati ad impianti di compostaggio, digestione anaerobica e impianti integrati.

Gli audit compiuti sul campo per verificare se le medie utilizzate per il computo della percentuale di riciclo effettivo siano realistiche parrebbero essere solamente tre: due per gli imballaggi in plastica tradizionale e uno per gli imballaggi compostabili.

Il caso studio Emilia-Romagna versus le performances di raccolta/riciclo nazionali

Se consideriamo che in Emilia-Romagna, regione che presenta performances di gestione dei rifiuti superiori alla media nazionale come vedremo, il tasso di riciclo degli imballaggi in plastica nel 2019 stimato nell’ambito della campagna “Chi li ha visti?”, si attestava a meno della metà (23%).

Tabella nr.7 – Pag. 41

Aggiornamento 21 Dicembre 2023 ER

Dal recente rapporto sui rifiuti urbani e speciali 2023 della regione Emilia-Romagna emerge che il tasso di riciclo degli imballaggi in plastica è salito in 3 anni di 2 punti percentuali, attestandosi al 25%. In pratica oltre 23 punti percentuali in meno rispetto al 48.6% fornito da CONAI a fronte di una media nazionale di RD pari al 65,2% (Anno 2022).

Se consideriamo che la raccolta differenziata della regione ER nel 2022 era al 74% – contro una media nazionale del 65,2% (Rapporto ISPRA rifiuti urbani 2023) – questo divario andrebbe spiegato e sarebbero necessarie verifiche simili in tutte le regioni italiane.

Se volessimo infatti intervenire a livello nazionale e locale con i necessari correttivi – in modo da raggiungere obiettivi europei e nazionali – è innegabile che si debba partire da dati verificabili e affidabili, un’opzione che rende necessario avere a disposizione i numeri analitici e le metodologie di calcolo adottate che sono alla base dei numeri finali.

Va notato che l’obiettivo sul tasso di riciclo come obiettivo da raggiungere al 2022 era pari al 32% mentre dalla tabella a seguire risulta posticipato al 2027.

Tabella nr.2 Pag. 135

Al netto delle differenze metodologiche legate al calcolo del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica, la differenza tra il dato nazionale e quello regionale appare degno di nota e meritevole di approfondimento.

Le performances del sistema COREPLA

Tornando alla performances di riciclo nazionali va rilevato che oltre ai flussi avviati a riciclo da parte di Corepla, Coripet e Conip, rientrano nel computo di tale %le di riciclo anche i rifiuti avviati autonomamente a riciclo da parte delle imprese che non conferiscono i propri imballaggi in plastica al servizio pubblico di raccolta, né si avvalgono delle piattaforme COREPLA per il ritiro e il conferimento gratuito di rifiuti non domestici. Si tratta, secondo i dati forniti da COREPLA, di 325.000 tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica di diversa natura.
Secondo il Rapporto di sostenibilità COREPLA 2022, gli imballaggi avviati a riciclo direttamente da COREPLA (provenienti dalle raccolte differenziate dei Comuni e dalle piattaforme convenzionate del settore Commercio & Industria (C&I) è pari, nel 2022, a 727.481 tonnellate, circa il 38,9% del totale degli imballaggi immessi al consumo di pertinenza Corepla (1.871.218 ton), ovvero quelli che hanno pagato il CAC (il contributo ambientale CONAI) al COREPLA. Tra questi, come accennato prima, ci sono le 325.000 tonnellate (per i quali è stato versato il CAC al COREPLA) che sono stati avviati a riciclo direttamente dalle imprese.

2) Non abbiamo bisogno di un DRS perché siamo già molto avanti nella raccolta differenziata dei contenitori in PET per bevande.
Nel rapporto commissionato dalla Campagna “A buon rendere” alla società Eunomia, ai fini del confronto dello scenario attuale con quello derivante dall’introduzione di un DRS, abbiamo assunto (per lo scenario attuale riferito al 2021) una %le di intercettazione dei contenitori in PET per bevande del 73,4%. Un valore volutamente conservativo, calcolato a partire dai dati presenti nello studio CONAI/PwC2. Il dato ufficiale reso noto da CONAI nel più recente “Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2022” porta tale valore al 68,9% (2021), circa due punti percentuali in più rispetto alle stime del Consorzio per il 2022 (67,0%).

Si tratta di stime che tengono conto sia dei flussi intercettati attraverso le raccolte selettive, sia dei flussi intercettati attraverso le raccolte tradizionali, secondo la formula seguente:

La scelta di posizionare il punto di misurazione a monte degli impianti di selezione, e quindi di contabilizzare come intercettati per il riciclo anche le bottiglie in PET che vengono disperse nel plasmix, è particolarmente controversa. La relazione CONAI mette infatti in evidenza la diversa interpretazione del Consorzio CORIPET che sostiene una diversa lettura della metodologia di calcolo introdotta dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/17521, ovvero la necessità di collocare il punto di misurazione a valle dei CSS, escludendo dal calcolo del quantitativo di bottiglie in PET intercettate nella raccolta tradizionale degli imballaggi in plastica, i flussi dispersi nel plasmix durante il processo di selezione nei CSS. Su questo punto, prosegue la relazione CONAI, “proseguiranno i confronti con le Istituzioni, ISPRA in primis, al fine di dipanare ogni dubbio”.

Aggiornamento Aprile 2024 : Alla luce della recente pubblicazione da parte di ADEME (L’agenzia per la transizione ecologica francese) della metodologia per il calcolo del tasso di intercettazione delle bottiglie in PET ai fini SUP appare sempre più necessario che venga chiarita quale è la posizione finale che l’Italia vuole sostenere.

Secondo l’ADEME, infatti, “la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752 del 01/10/2021 sul metodo di calcolo del tasso di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande monouso impone ora agli Stati membri di misurare le quantità di bottiglie di plastica raccolte per il riciclaggio dopo le operazioni di cernita, cioè all’uscita dei centri di selezione”.

Va detto che la scelta di posizionare il punto di misurazione a monte o a valle dei CSS ai fini della determinazione del tasso di raccolta per il riciclo delle bottiglie in PET per bevande, ha forti ripercussioni sul dato finale. Parliamo per l’Italia di circa 12 punti percentuali, che porterebbero il tasso attuale di intercettazione per il riciclo delle bottiglie in PET per bevande a circa il 57% sull’immesso al consumo, contro il 94,4% calcolato nel Rapporto Eunomia nel caso di introduzione di un DRS 5. Dati CONAI alla mano, infatti, nel 2021 i quantitativi pesati di bottiglie in PET in uscita dai CSS rappresentavano il 61% dell’immesso al consumo, contro un 73,4% stimato in ingresso.
La differenza tra la performance di avvio a riciclo di un sistema DRS, verso un sistema di raccolta tradizionale presenta per l’Italia una forbice di quasi 40 punti percentuali che si allargherebbe ancora di più se si considerasse il riciclo effettivo, vista la maggiore qualità del flusso intercettato da un DRS rispetto a quella del flusso di bottiglie selezionate dalle plastiche miste.

Inoltre il flusso di bottiglie raccolte attraverso un DRS può essere utilizzato per la produzione di materie prime seconde idonee al contatto con alimenti, ovvero per la produzione di nuovi contenitori in plastica per bevande. Un requisito che non viene garantito dall’attuale sistema di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica che consente il conferimento di rifiuti che possono contenere sostanze pericolose e non soddisfa quindi quanto previsto dalla Decisione UE (punto i) per poter contabilizzare come raccolti separatamente i rifiuti di bottiglie monouso raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani.
Ma non è finita qui. I requisiti posti dalla Decisione UE sono strettamente correlati con gli ulteriori obblighi in materia di “contenuto di riciclato” della Direttiva SUP (25% al 2025 e 30% al 2030) calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione. Ad oggi, come rileva CONAI nel già citato “Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2022”, il contenuto medio di rPET nei contenitori per liquidi (CPL) in PET alimentari nel 2022 è stato pari a circa l’8%, in calo rispetto all’anno precedente. Un gap (rispetto agli obblighi di legge) che sarà difficile, se non impossibile da colmare, con rPET reperito a livello nazionale, considerato che il PET riciclato ottenuto a partire dalla raccolta differenziata tradizionale non può essere utilizzato per la fabbricazione di imballaggi a contatto con alimenti per motivi di carattere igienico sanitario. Questo espone la filiera delle bevande a forti rischi di approvvigionamento del materiale sui mercati internazionali e alla volatilità dei prezzi che caratterizza il settore, mettendo a rischio l’intero comparto.
3) Non abbiamo bisogno di un DRS perché non porterebbe benefici ambientali rilevanti rispetto al modello in uso
Tale affermazione appare completamente scollegata dalla realtà ed è affetta da tre principali bias:

  • I numeri relativi alle attuali performances di intercettazione delle bottiglie in PET per bevande (già sensibilmente inferiori a quelli ottenibili grazie all’introduzione di un DRS) non tengono conto delle perdite consistenti che si verificano negli impianti di selezione prima e, successivamente, negli impianti di riciclo.
  • Si trascurano del tutto gli impatti negativi legati al diffuso fenomeno del littering ovvero dell’abbandono dei contenitori per bevande nell’ambiente. Il littering è al tempo stesso un problema ambientale (perché disperde materiali preziosi sottraendoli al circuito economico e per i suoi impatti sulla fauna selvatica), economico (per i costi legati alle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti dispersi, ma anche e soprattutto per gli impatti negativi sul turismo) e sociale (perché determina un peggioramento della qualità dell’ambiente naturale, contribuendo al peggioramento della qualità della vita);
  • Si trascurano i benefici ambientali legati al riciclo in “closed-loop” ovvero da bottiglia a bottiglia, che consentono al materiale di rimanere molto più a lungo nella catena del valore, riducendo il consumo di materie prime e di energia. Diversamente dall’rPET derivante dalla raccolta congiunta delle bottiglie in PET per bevande con altre tipologie di rifiuti, l’rPET intercettato attraverso un DRS è idoneo al contatto con alimenti e può essere impiegato per la fabbricazione di nuove bottiglie.

Aumento del quantitativo di plastica riciclata
Secondo lo studio Eunomia, l’introduzione di un DRS migliorerebbe significativamente la raccolta ed il riciclo dei contenitori per bevande in plastica. Utilizzando i dati disponibili al momento, la percentuale di avvio a riciclo salirebbe dal 61,5% al 94,4%, con un incremento di circa il 33%. Contestualmente, il risparmio annuale di emissioni di gas serra associato supererebbe le 600.000 tonnellate di CO2eq. Come già evidenziato in precedenza, inoltre, utilizzando i nuovi dati forniti da CONAI sull’attuale tasso di intercettazione delle bottiglie in PET per bevande, al netto dei quantitativi di bottiglie disperse nel plasmix, l’aumento del tasso di avvio a riciclo in presenza di un DRS sarebbe ancora superiore, pari a circa 40 punti percentuali (dal 55% al 94,4%). Non poco per un paese che, solo di acqua minerale, consuma quasi 15 miliardi di litri di acqua confezionata all’anno (di cui oltre l’80% in PET) e che produce oltre 400 mila ton. di rifiuti di bottiglie in PET per bevande.


4) Non vogliamo un DRS perché sarebbe troppo costoso per produttori e distributori
In un Paese come l’Italia, afferma il CONAI, l’introduzione di un DRS comporterebbe la necessità di distribuire capillarmente sul territorio nazionale circa 100.000 Reverse Vending Machine, “per un investimento iniziale di circa 2,3 miliardi di euro, e un costo di gestione di circa 350 milioni di euro all’anno”.
Le analisi condotte da Eunomia a partire dai casi reali di sistemi DRS già attivi negli altri paesi e tenuto conto degli elementi che caratterizzano la specificità italiana, restituiscono numeri ben diversi: il quantitativo di RVM che sarebbe necessario installare nel nostro paese sarebbe 4 volte inferiore (25.000 unità); il costo annuo lordo dell’introduzione di un DRS in Italia ammonterebbe a 641,8 milioni di euro. I ricavi dalla vendita dei materiali raccolti per il riciclo e i depositi non riscossi compenserebbero parte di questo costo annuo lordo, fornendo rispettivamente un contributo di 232,4 milioni di euro (circa il 36% dei costi di gestione) e 328 milioni di euro (circa il 51% dei costi di gestione). I produttori pagherebbero quindi la differenza, con un costo netto stimato di 81,4 milioni di euro (circa il 13% dei costi di gestione). Parallelamente, l’importo della “Plastic tax” versata annualmente dall’Italia (e quindi da tutti i contribuenti) nella casse europee per i rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati si ridurrebbe di circa 100 milioni di euro grazie all’aumento del tasso di riciclo effettivo delle bottiglie in PET per bevande conseguente l’introduzione del DRS.


I rivenditori che ospitano i punti di raccolta del DRS sarebbero ricompensati economicamente tramite le c.d. commissioni di gestione. L’installazione, l’acquisto o il noleggio delle RVM e l’eventuale manutenzione comportano infatti dei costi, ai quali si aggiungono i costi riconducibili allo spazio occupato dalla macchina e dall’area di stoccaggio dei rifiuti. Le commissioni di gestione (per contenitore restituito) per i rivenditori che acquistano e mettono a disposizione una RVM sono stimati nell’ordine di 3,50 centesimi, 2,99 centesimi e 4,23 centesimi per plastica, metallo e vetro. Per i rivenditori che gestiscono punti di restituzione manuali, la commissione di gestione è stimata, rispettivamente, intorno ai 3,31, 1,86 e 3,37 centesimi per contenitore restituito. In entrambi i casi, la commissione di gestione viene coperta dal gestore del DRS mediante i ricavi dalla vendita dei materiali, i depositi non riscattai e, in quota marginale, tramite il contributo EPR. Con un tasso di raccolta del 90%, la stima delle commissioni di gestione totali pagate a tutti i rivenditori obbligati ammonta a circa 419 milioni di euro, di cui 389,3 milioni di euro verrebbero versati ai rivenditori con RVM e 29,7 milioni di euro ai rivenditori con punti di raccolta manuali, in considerazione del quantitativo molto più elevato di contenitori intercettati dai primi rispetto ai secondi.

In conclusione

In conclusione, a meno che non si voglia incorrere in infrazioni europee, non rimane molto tempo per abbandonarsi al c.d. wishful thinking e ad atti di fede. Abbiamo a disposizione casi europei di successo nell’implementazione di un DRS e come campagna “A Buon Rendere” abbiamo messo a disposizione i dati del nostro uno studio per avviare un dialogo sul sistema che vorremmo per l’Italia. L’Italia rischia davvero di essere l’ultimo Paese Membro a cogliere i vantaggi di un DRS nella sua strenua difesa dell’esistente – basata spesso su argomentazioni non sostanziate da numeri ed evidenze rese disponibili – che qui ho ripercorso solamente in parte. Intanto, nel corso dell’estate sono stati fatti passi in avanti per l’introduzione del sistema in Paesi come Polonia, Repubblica Ceca e Kosovo. A fine novembre partirà il DRS in Romania e con l’inizio del 2024 in Ungheria e Irlanda.

Silvia Ricci- Coordinamento Operativo Campagna

Un documento di approfondimento sulle obiezioni che circolano in Italia rispetto all’implementazione di un sistema di deposito cauzionale è disponibile qui.

1) Metodo definito all’interno della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752, all’art. 2, par. 6, 7 e 8). Vedi pag. 240 del “Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2023” pubblicato da Conai.


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